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Quote condominiali arretrate: posso compensarle con un risarcimento?

In un condominio, quando un proprietario non è in regola con i pagamenti, l’amministratore può facilmente chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo a carico del soggetto moroso.

Si tratta di un dovere a cui deve adempiere il rappresentante del fabbricato «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice (art. 1129 cod. civ.)».

Inoltre, la detta azione di recupero si rivela alquanto efficace, visto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. In pratica, con questo provvedimento d’ingiunzione, l’amministratore potrà, persino, pignorare i beni del condòmino, senza attendere la definitività del decreto ottenuto «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo (art. 63 delle disp. att. cod. civ.)».

Detto ciò, resta sempre ferma la facoltà dell’ingiunto di proporre opposizione e di contrastare, quindi, il decreto emesso ai propri danni, qualora ci fossero i presupposti per determinarne la revoca. È accaduto qualcosa di simile anche nella vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Catania n. 1476 del 10 marzo 2025.

In tal caso, il decreto ingiuntivo a carico del condòmino moroso riguardava delle somme inevase derivanti da due delibere assembleari. A tale affermazione e alle delibere in questione, l’ingiunto proponeva opposizione eccependo la nullità delle due assemblee sul punto e la compensazione di un proprio credito verso l’ente, accertato da una sentenza passata in giudicato.

Vediamo, dunque, come si è risolta la diatriba e perché.

Opposizione all’ingiunzione per quote condominiali arretrate: è possibile impugnare l’assemblea?

Nella vicenda in commento, dinanzi al decreto ingiuntivo a proprio carico, il condomino moroso opponeva il presunto vizio di nullità delle delibere su cui si fondava il diritto di credito del fabbricato.

La detta eccezione era sollevabile e, potenzialmente, accoglibile come afferma la giurisprudenza sul punto. Essa prevede che in questi casi sia proponibile anche l’eventuale annullabilità dell’assemblea, purché questa sia domandata, nei termini di cui all’art. 1137 cod. civ., sotto forma di domanda riconvenzionale «Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con la quale l’opponente deduca solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. SSUU n.9839/2021)».

Nel caso concreto, però, il Tribunale di Catania non ha rilevato alcuna nullità ed ha altresì riscontrato l’ampio decorso dei termini di legge per valutare un’eventuale annullabilità delle due decisioni assembleari.

Pertanto, sul punto, l’opposizione non è stata accolta.
Fonte: https://www.condominioweb.com/quote-condominiali-arretrate-posso-compensarle-con-un-risarcimento.22598

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