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La rimozione dell’auto abbandonata nel parcheggio condominiale è obbligatoria per ripristinare l’uso comune degli spazi

L’articolo 1102 c.c. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l’esercizio del suo diritto, la maggiore possibilità di godimento della cosa comune. Si noti che il singolo condomino può scegliere, tra i vari possibili usi, quello più confacente ai suoi personali interessi.

È però evidente che l’uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non possa mai estendersi all’occupazione integrale del bene. In tal caso è inevitabile che sorgano tensioni, compromettendo l’equilibrio delicato tra i condomini e la pacifica convivenza.

Non esiste una soluzione universale per prevenire del tutto queste situazioni, ma si possono adottare misure preventive e deterrenti per ridurre il rischio.

Un punto di partenza potrebbe essere l’inserimento nel regolamento condominiale di disposizioni chiare che vietino qualsiasi condotta lesiva del diritto degli altri condomini di usufruire delle parti comuni.

Ad esempio, potrebbe essere vietata l’occupazione abusiva di spazi comuni o la realizzazione di opere senza autorizzazione.

È anche importante invitare i condomini a segnalare tempestivamente all’amministratore eventuali usi abusivi parti comuni. Queste segnalazioni permettono di intervenire prontamente prima che i problemi si aggravino.

A tale proposito si segnala una recente pronuncia del Tribunale di Genova che mette in rilievo l’importanza dell’utilizzo delle aree comuni in modo equo e rispettoso (ordinanza Tribunale di Genova del 13/03/2025).

La decisione evidenzia come l’abbandono di beni dei condomini nelle parti comuni si configuri come un illecito che giustifica l’intervento del giudice per ripristinare la situazione preesistente.

Rimozione auto abbandonata: le azioni legali intraprese e la decisione del giudice

La vicenda ha presso l’avvio quando un condomino ha collocato in uno dei parcheggi comuni un’auto con gomme a terra. Nel tempo, le condizioni del veicolo sono peggiorate: il finestrino posteriore si è rotto e l’auto si è spostata verso un muro a causa di una perdita di aderenza dei freni, invadendo il parcheggio adiacente.

L’amministratore del condominio ha quindi avviato accertamenti, scoprendo che il veicolo era collegato a una società di cui il predetto condomino risultava socio e legale rappresentante.

Di conseguenza ha inviato una comunicazione formale al condomino, intimandogli di spostare e riparare l’auto per liberare il posto e le aree adiacenti: tale richiesta però è rimasta senza risposta.

Una successiva PEC, inoltrata dal legale del condominio, non è stata consegnata, nonostante l’indirizzo risultasse corretto.

Nel frattempo, “l’occupante abusivo” si è reso moroso nel pagamento delle spese condominiali, ignorando i solleciti inviati.
Alla luce di tali fatti, il condominio si è rivolto al Tribunale per richiedere la condanna del condominio e della società alla rimozione del veicolo abbandonato. I convenuti sono rimasti contumaci. Il Tribunale ha accolto la richiesta del condominio.

Il giudice genovese, prendendo in esame le prove fotografiche e la testimonianza fornita da una informatrice, ha rilevato che il veicolo in questione versava in uno stato di completo degrado da più di sei mesi, con le ruote sgonfie, un vetro rotto e uno spostamento dal suo posizionamento originario.

Quest’ultimo aspetto ha persino causato il rischio di danni ai veicoli parcheggiati nei posti limitrofi.

Il Tribunale ha evidenziato che l’abbandono del veicolo da parte dei convenuti è avvenuto in violazione dell’articolo 8 del regolamento condominiale, contenete la disciplina per il corretto uso delle parti comuni.

In ogni caso, a parere del giudicante, il comportamento del condomino ha impedito il pieno utilizzo dell’area da parte degli altri condomini, configurandosi come uno spoglio del posto occupato e di quelli limitrofi.

La società proprietaria del veicolo e condomino (risultato socio accomandatario) sono stati condannati, a loro cura e spese, a ripristinare (entro sette giorni) il pieno utilizzo dello spazio comune, rimuovendo l’auto.

In mancanza di tale rimozione è stata prevista una penale di 25 € al giorno per ogni giorno di ritardo, da versare a favore del condominio ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha autorizzato il condominio a intervenire direttamente nel caso di inadempienza: l’amministratore potrà incaricare un’impresa specializzata per la rimozione del veicolo, con successivo trasferimento in un parcheggio pubblico o in un altro spazio idoneo, sempre a carico della società.
Fonte: https://www.condominioweb.com/auto-in-pessime-condizioni-abbandonata-nel-parcheggio-condominiale-il-giudice-ordina-al-condomino-di-rimuoverla.22602

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